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Il 27 dicembre 1947 Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato promulgava la Costituzione della Repubblica. I 515 deputati eletti il 2 giugno 1946 l’avevano approvata 5 giorni prima. Ora la Costituzione ha raggiunto i 60 anni. Il dibattito sulla necessità di modifiche più o meno ampie è iniziato da 25 anni. È ben chiaro a tutti che nella Costituzione di un Paese si riflettono le preoccupazioni e i problemi fondamentali di un popolo. Nel lontano 1946 Arturo Carlo Jemolo, nell’intento di spiegare il senso della Assemblea costituente che doveva predisporla, aveva scritto che la costituzione è “l’insieme delle leggi fondamentali che stabiliscono i diritti e i doveri dei cittadini, quali sono i poteri dello Stato, quale la sua forma” la domanda che possiamo porci è questa: la Costituzione che conosciamo risponde ancora alle preoccupazioni del popolo e alle funzioni che ad essa attribuiva il Professor Jemolo? Facciamo un passo indietro. L’Italia del 1946 usciva da una tragedia mondiale finita poco prima. Lo Stato italiano era crollato con la sconfitta nella guerra 1940-1945. L’Italia aveva visto autodistruggersi il regime fascista che l’aveva governato con un sistema dittatoriale. Tra il 25 luglio 1943 (sfiducia del Gran consiglio del Fascismo a Benito Mussolini) ed il 28 aprile 1945 (fucilazione dello stesso Benito Mussolini) il fascismo era finito. L’Italia era stata divisa dal settembre del ’43 all’aprile del ’45 in due: un centro-nord era in mano ai tedeschi, un centro-sud occupato dagli alleati. Era un paese devastato in un mondo con decine di milioni di morti e l’aspirazione verso una pace che rendesse impossibile il ripetersi di simili tragedie. In quel clima era nata l’assemblea che doveva dare al popolo una nuova legge fondamentale. Ho detto una nuova legge fondamentale, cioè un documento formale che stabilisse nuove regole del vivere civile partendo dai diritti e doveri del cittadino, prima e contro l’idea del potere concentrato in un solo soggetto (lo Stato) o peggio in un solo organo (il Governo) o addirittura in una sola persona fisica (il Capo). Il desiderio profondo era allora che venisse assicurata la dignità della persona umana, il diritto al lavoro, le autonomie sia nelle formazioni sociali sia nelle entità locali, l’eguaglianza dei cittadini a prescindere dalle condizioni economiche, sociali, di sesso, di religione, di convinzioni personali. Il testo della Costituzione che entrò in vigore il 1 gennaio 1948 era stato approvato con 453 voti favorevoli, 62 contrari e nessuno astenuto. Singolare è la circostanza che i partiti che l’approvavano si erano divisi nella conduzione del governo centrale durante la discussione del documento di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie. Con la guerra fredda tra l’Ovest e l’Est del mondo si era creata una frattura anche in Italia tra i partiti antifascisti. Ma la Costituzione nacque lo stesso da uno sforzo unitario nel desiderio di seppellire un passato doloroso. La nuova carta sostituiva un’altra legge fondamentale: lo Statuto che Carlo Alberto di Savoia, allora Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme aveva emanato con suo decreto del 4 marzo 1848. Lo Statuto era un documento “octroyéc”, cioè concesso dall’alto e si autodefiniva “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia”. Come dissero più tardi importanti commentatori (Raccioppi e Brunelli 1909) “lo Statuto non concede diritti agli individui ma semplice presunzione di diritti”. Lo avevano scritto in lingua francese un “Consiglio di conferenza” composto da tre conti, un marchese e un cavaliere. Carlo Alberto, che era contrario a qualunque tentativo di essere condizionato nell’esercizio del potere assoluto, manteneva per sé il potere di nominare il governo, gestire l’esercito, la giustizia e l’ordine pubblico. Lo Statuto era espresso con una norma ordinaria dello Stato quindi era una legge “flessibile”. Il fascismo poté modificarne la struttura portante con una semplice normazione. Lo Costituzione del 1947 invece è una Costituzione “rigida” cioè la sua modificazione richiede una procedura “rinforzata” con duplice votazione a distanza di tre mesi di entrambe le camere e referendum popolare se non viene approvata dai due terzi dei rappresentanti del popolo. Nel tempo trascorso dalla entrata in vigore si possono distinguere tre fasi. La prima, quella della formazione vide confrontarsi con grande fervore ideologico diverse tendenze. Era frutto della esigenza di superare le tragiche esperienze del passato e della evoluzione della cultura giuridica e politica maturata nei decenni di resistenza alla dittatura. Il testo, si legge oggi in diversi documenti, “resta la bussola dello Stato e il riferimento primario del cittadino” (Class 2006). La sua attuazione, per quel che riguarda i principali organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento) fu immediata. Per quanto riguarda gli istituti innovatori fu lenta. La Corte costituzionale, il giudice delle leggi e organo di garanzia della costituzione, nacque nel 1956. Il Consiglio superiore della Magistratura, espressione dell’autodisciplina della Magistratura, fu istituito nel 1958. Le regioni a statuto ordinario, forse la più profonda innovazione nell’ordinamento repubblicano, nacquero negli anni 1970-72. Del 1970 è anche la legge sulla effettuazione del referendum. La legge sull’esercizio del diritto di sciopero, sia pure limitato ai servizi pubblici essenziali, è del 1990. Dello stesso anno è la norma che consente ai cittadini l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione che li riguardano. E nel 1990 che vedono la luce le norme sulla tutela della concorrenza e sul mercato. La lenta attuazione non è andata disgiunta da diversi tentativi di modificazione e di adattamento alle nuove esigenze. Si profilava da tempo l’esigenza di un governo capace di assumere rapidamente le decisioni, di eliminare il biparlamentarismo perfetto per cui è necessaria la duplice lettura e talvolta perfino la duplice e quadruplice approvazione della Camera dei Deputati e del Senato di ciascuna legge. C’era nella opinione pubblica un desiderio di più diretta influenza nelle decisioni importanti del Paese. Né è da trascurare l’eccessivo “costo della politica” che ha portato i supremi organi dello Stato e non solo loro, a fare della nostra democrazia una delle più costose del mondo. Le esigenze di “nuovi diritti” non sono totalmente nuove. Ben tre Commissioni parlamentari tentarono l’autoriforma del sistema politico. La Commissione Bozzi (1983-1985) propose, dopo non brevi studi, il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio e la attuazione del decentramento locale. La commissione De Mita-Iotti (1993) operò la sostituzione del sistema elettorale passando dal proporzionale ad un maggioritario, che prevede un premio alla coalizione più votata. Nel 1997 la Commissione D’Alema propose un testo ispirato alla democrazia diretta con elezione popolare del capo dello Stato (ora lo eleggono deputati e senatori in seduta comune), il potere di nominare ministri saltando il giudizio delle Camere, ed altre minori innovazioni come la riduzione del numero dei parlamentari. La discussione della proposta venne rinviata “sine die”. Una nuova proposta, di chiara natura strumentale, viene approvata nel 2001 dalla maggioranza risicata del centro-sinistra con la radicale modifica del titolo V° della seconda parte della Costituzione. Nell’ordinamento della Repubblica vengono concessi più poteri alle regioni ed agli enti locali. La riforma aveva l’obiettivo di smontare la protesta delle diverse leghe del Nord Italia che minacciavano la secessione con la indicazione di una riforma federale che dividesse (Miglio) l’Italia in tre macroregioni (Nord, Centro, Sud). Cioè quasi un ritorno agli stati preunitari della prima metà dell’ottocento. Il centro-destra tenta con una proposta assai più vasta di modificare larga parte della Costituzione (una settantina di articoli su 139) con un testo redatto da quattro persone rappresentanti dei partiti di governo chiusi in un albergo di Lorenzago di Cadore (Belluno). Il testo prevedeva l’elezione del Presidente del Consiglio, diversificazione dei poteri della Camera dei Deputati e del Senato, nomine revoca dei ministri senza voto delle camere e più ampi poteri delle regioni in materia di sanità, organizzazione scolastica e programmi di studio regionale (la cosiddetta “devolution”). Si pensava, cioè, di realizzare attorno ad una personalità di spicco (Berlusconi) una istituzione permanente. Si sostituiva un sistema fondato sulla democrazia e nell’equilibrio delle tre funzioni fondamentali (legislativo, esecutivo e giudiziario) un complesso unitario di poteri attorno al Presidente del Consiglio. Era uno schema di tipo aziendalistico che riduceva funzioni di legislazione, di amministrazione e di giustizia ad un potere personale del Presidente del Consiglio. Moltissimi costituzionalisti giudicarono la riforma di tipo “eversivo” rispetto alla regola che esige un bilanciamento di poteri e funzioni nei supremi organi costituzionali, sicché nessuno di essi abbia l’esclusività delle decisioni. Sia la riforma del centro-sinistra sia quella del centro-destra sono state sottoposte a referendum non avendo raggiunto i due terzi dei consensi previsti da un articolo della Costituzione. La legge costituzionale n° 3 del 2001 sostenuta dal centro-sinistra è stata approvata dal 61% dei votanti, quella del centro-destra approvata nel 2005 venne rifiutata con voto popolare del 26 e 27 giugno 2006. Il cammino di una riforma non è finito. Va rivelato tuttavia che l’uso delle riforme non va considerato come uno strumento per raggiungere altri fini cioè la sconfitta dell’avversario nell’attuale fase della alternativa del bipolarismo aggressivo. La Costituzione vigente ha consentito all’Italia il passaggio da una società agricola ad una industriale, ha permesso che venisse governata con legge elettorale proporzionale o maggioritaria. Ha posto in essere un sistema di diritti e di tutele che dimostrano la lungimiranza dei padri fondatori. La Costituzione è stata per un certo tempo “congelata”, cioè inattuata, in un periodo a noi vicino è stata “aggredita” secondo altri vicini a forme autoritarie “imbalsamata”. È una Costituzione bella, scritta in maniera chiara ed espressiva. Contiene in sintesi, nei suoi principi fondamentali valori e tutele di forte ispirazione democratica, che non hanno età. È cioè una Costituzione, come diceva un grande giurista (Calamandrei) “presbite”, che guarda lontano, nel rispetto di diritti inviolabili, cioè naturali e insopprimibili.
Marcello Tuveri - 24/11/2006 (articolo in parte pubblicato sull'Unione sarda del 09/01/2008)
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